DETRAZIONE
90%
DURATA
10 ANNI
SCADENZA
31 Dicembre 2020
FINO A
Nessun
Limite
In sintesi
Il bonus facciate consiste nella detrazione del 90% delle spese sostenute per il recupero delle facciate esterne degli esistenti ubicati in zona A (centri storici) e zona B (totalmente o parzialmente edificata), sono escluse le case collocate fuori da queste zone.
Chi interessa?
I soggetti IRPEF e IRES che sostengono le spese per gli interventi e detengono il bene immobile residenziale in zona A o in zona B in base a un titolo idoneo:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- le società semplici
- le associazioni tra professionisti
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
“Nessun limite di spesa!
Ma vale solo per gli immobili in zona A o B”
Quali interventi interessa?
-
I lavori di recupero o restauro della facciata riguardano i costi per gli interventi di manutenzione ordinaria:
- gli interventi sulle strutture opache della facciata;
- i lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi;
- la pulitura della facciata;
- la tinteggiatura esterna dell’edificio.
- La realizzazione di un cappotto termico
In questo caso per ottenere la detrazione del 90% per cappotto termico è necessario avvalersi di un tecnico per verificare che i lavori effettuati sulla facciata dell’edificio soddisfino i requisiti sopra citati.
Le percentuali di detrazione quali sono?
La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020 o nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.
Come richiederlo?
Devono essere presentati
- domanda di accatastamento dell’immobile;
- ricevute di pagamento IMU;
- per i lavori condominiali: delibera dell’assemblea per l’esecuzione dei lavori e tabella della ripartizione delle spese;
- dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori;
- concessioni, autorizzazioni allo svolgimento dei lavori o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indicante data di inizio dei lavori e compatibilità con le spese ammesse al Bonus.
- ricevuta di invio della Comunicazione ENEA.
Come effettuare il pagamento?
Il pagamento deve essere pagato tramite cd. bonifico parlante, ossia mediante bonifici bancari o postali, carta di credito o debito, indicati i seguenti dati:
- causale del versamento: per i lavori edili va indicata la seguente norma: articolo 16-bis del Dpr 917/1986;
- codice fiscale del beneficiario;
- codice fiscale o P. Iva di chi svolge i lavori.
Per l’esecuzione dei lavori inerenti ai condomini:
- causale del versamento: per i lavori edili va indicata la seguente norma: articolo 16-bis del Dpr 917/1986;
- codice fiscale del beneficiario;
- codice fiscale o P. Iva di chi svolge i lavori.
- Codice fiscale del condominio;
- Codice fiscale dell’amministratore o del condomino che esegue il pagamento.
Nel bonifico è indispensabile indicare TUTTE le persone che sostengono la spesa per poter usufruire della detrazione.
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