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DETRAZIONE

90%

DURATA

10 ANNI

SCADENZA

31 Dicembre 2020

FINO A

Nessun

Limite

In sintesi

Il  bonus facciate consiste nella detrazione del 90% delle spese sostenute per il recupero delle facciate esterne degli esistenti ubicati in zona A (centri storici) e zona B (totalmente o parzialmente edificata), sono escluse le case collocate fuori da queste zone.

Chi interessa?

I soggetti IRPEF e IRES che sostengono le spese per gli interventi e detengono il bene immobile residenziale in zona A o in zona B in base a un titolo idoneo:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • le società semplici
  • le associazioni tra professionisti
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

    “Nessun limite di spesa!

    Ma vale solo per gli immobili in zona A o B”

    Quali interventi interessa?
    •  I lavori di recupero o restauro della facciata riguardano i costi per gli interventi di manutenzione ordinaria

      • gli interventi sulle strutture opache della facciata;
      • i lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi;
      • la pulitura della facciata;
      • la tinteggiatura esterna dell’edificio. 
      • La realizzazione di un cappotto termico

      In questo caso per ottenere la detrazione del 90% per cappotto termico è necessario avvalersi di un tecnico per verificare che i lavori effettuati sulla facciata dell’edificio soddisfino i requisiti sopra citati.

    Le percentuali di detrazione quali sono?

    La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020 o nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.

    Come richiederlo?

    Devono essere presentati

    • domanda di accatastamento dell’immobile;
    • ricevute di pagamento IMU;
    • per i lavori condominiali: delibera dell’assemblea per l’esecuzione dei lavori e tabella della ripartizione delle spese;
    • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori;
    • concessioni, autorizzazioni allo svolgimento dei lavori o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indicante data di inizio dei lavori e compatibilità con le spese ammesse al Bonus.
    • ricevuta di invio della Comunicazione ENEA.
    Come effettuare il pagamento?

    Il pagamento deve essere pagato tramite cd. bonifico parlante, ossia mediante bonifici bancari o postali, carta di credito o debito, indicati i seguenti dati:

    • causale del versamento: per i lavori edili va indicata la seguente norma: articolo 16-bis del Dpr 917/1986;
    • codice fiscale del beneficiario;
    • codice fiscale o P. Iva di chi svolge i lavori.

    Per l’esecuzione dei lavori inerenti ai condomini:

    • causale del versamento: per i lavori edili va indicata la seguente norma: articolo 16-bis del Dpr 917/1986;
    • codice fiscale del beneficiario;
    • codice fiscale o P. Iva di chi svolge i lavori.
    • Codice fiscale del condominio;
    • Codice fiscale dell’amministratore o del condomino che esegue il pagamento.

    Nel bonifico è indispensabile indicare TUTTE le persone che sostengono la spesa per poter usufruire della detrazione.

     

    Fonte: Agenzia delle Entrate

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