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In sintesi

 Il nuovo decreto rilancio ha introdotto la possibilità di cedere le detrazioni sui lavori di ristrutturazione relativi a  ecobonus, sismabonus e al superbonus del 110% potendo così godere dello sconto immediato in fattura dall’impresa che svolge i lavori o dalla società che fornisce la prestazione, o in alternativa  ricevendo il rimborso di quanto speso banche, istituti finanziari  o di credito. 

Quali detrazioni si possono cedere?

 

    Raddoppia le detrazioni per ecobonus, sismabonus e solare.

    Oppure?

    In alternativa, per chi possiede capienza fiscale, si puoi scegliere di ricevere la detrazione in credito d’imposta come sconto sull’IRPEF da ripartire in 5 o 10 anni, sfruttando così al pieno l’intero importo detraibile senza pagare interessi.   

    Come si può cedere la detrazione?

    La cessione va comunicata in via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle entrate. Per i lavori condominiali  in cui tutti i condomini hanno optato per la cessione amministratore si occupa della comunicazione. 

    Per questa operazione è necessario possedere credenziali  Spid o un’altra identità digitale.  

    Per la cessione del superbonus del 110%, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa e alla comunicazione della cessione del credito, è necessario anche ottenere la conformità da un professionista che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

    Come richiederlo?

    Devono essere presentati

    • domanda di accatastamento dell’immobile;
    • ricevute di pagamento IMU;
    • per i lavori condominiali: delibera dell’assemblea per l’esecuzione dei lavori e tabella della ripartizione delle spese;
    • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori;
    • concessioni, autorizzazioni allo svolgimento dei lavori o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indicante data di inizio dei lavori e compatibilità con le spese ammesse al Bonus.
    • ricevuta di invio della Comunicazione ENEA.
    Come effettuare il pagamento?

     

    Il pagamento deve essere pagato tramite cd. bonifico parlante, ossia mediante bonifici bancari o postali, carta di credito o debito, indicati i seguenti dati:

    • causale del versamento: per i lavori edili va indicata la seguente norma: articolo 16-bis del Dpr 917/1986;
    • codice fiscale del beneficiario;
    • codice fiscale o P. Iva di chi svolge i lavori.

    Per l’esecuzione dei lavori inerenti ai condomini:

    • causale del versamento: per i lavori edili va indicata la seguente norma: articolo 16-bis del Dpr 917/1986;
    • codice fiscale del beneficiario;
    • codice fiscale o P. Iva di chi svolge i lavori.
    • Codice fiscale del condominio;
    • Codice fiscale dell’amministratore o del condomino che esegue il pagamento.

    Nel bonifico è indispensabile indicare TUTTE le persone che sostengono la spesa per poter usufruire della detrazione.

     

    Fonte: Agenzia delle Entrate

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