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DETRAZIONE

50%

DURATA

10 ANNI

SCADENZA

31 Dicembre 2020

FINO A

In sintesi

Il bonus ristrutturazioni 2020  riguarda le detrazione irpef applicate con un’aliquota pari al 50% su un massimo di spesa pari a 96.000 euro, tali detrazioni hanno una durata di 10 anni e spettano ai contribuenti che effettuano lavori di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.

Chi interessa?

I soggetti IRPEF e IRES che sostengono le spese per gli interventi e detengono il bene immobile in base a un titolo idoneo:

  • proprietario o nudo proprietario;
  • titolare di un diritto reale di godimento;
  • comodatario;
  • locatario o utilizzatore in leasing;
  • familiare convivente con il proprietario
  • detentore e il convivente non proprietario che è titolare di un contratto di comodato (solo per gli immobili a destinazione abitativa);
  • acquirente dell’immobile (oggetto di riqualificazione) per le quote di detrazione residue;
  • le società immobiliari per gli interventi effettuati su immobili concessi in locazione (R.M. 22/E del 12 marzo 2018).
  •  gli istituti autonomi case popolari (IACP)
  • gli enti aventi le medesime finalità e le cooperative a proprietà indivisa per gli interventi su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

“Ristrutturare, conviene!

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Quali interventi interessa?
  • Gli interventi necessari per godere della detrazione possono essere:
  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti
  • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile
  • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
Le percentuali di detrazione quali sono?

50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare

36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2020. L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Come richiederlo?

Devono essere presentati

  • domanda di accatastamento dell’immobile;
  • ricevute di pagamento IMU;
  • per i lavori condominiali: delibera dell’assemblea per l’esecuzione dei lavori e tabella della ripartizione delle spese;
  • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori;
  • concessioni, autorizzazioni allo svolgimento dei lavori o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indicante data di inizio dei lavori e compatibilità con le spese ammesse al Bonus ristrutturazioni.
  • ricevuta di invio della Comunicazione ENEA.
Come effettuare il pagamento?

Il pagamento deve essere pagato tramite cd. bonifico parlante, ossia mediante bonifici bancari o postali, carta di credito o debito, indicati i seguenti dati:

  • causale del versamento: per i lavori edili va indicata la seguente norma: articolo 16-bis del Dpr 917/1986;
  • codice fiscale del beneficiario;
  • codice fiscale o P. Iva di chi svolge i lavori.

Per l’esecuzione dei lavori inerenti ai condomini:

  • causale del versamento: per i lavori edili va indicata la seguente norma: articolo 16-bis del Dpr 917/1986;
  • codice fiscale del beneficiario;
  • codice fiscale o P. Iva di chi svolge i lavori.
  • Codice fiscale del condominio;
  • Codice fiscale dell’amministratore o del condomino che esegue il pagamento.

Nel bonifico è indispensabile indicare TUTTE le persone che sostengono la spesa per poter usufruire della detrazione.

 

Fonte: Agenzia delle Entrate

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