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DETRAZIONE

85%

DURATA

10 ANNI

SCADENZA

31 Dicembre 2021

FINO A

96.000€

In sintesi

Il Sisma bonus 2021 interessa i lavori di messa in sicurezza e di consolidamento strutturale degli edifici esistenti che garantiscano un miglioramento di almeno 1 classe di rischio sismico con una detrazione fino al 85% dell’importo.

Chi interessa?

I soggetti IRPEF e IRES che sostengono le spese per gli interventi e detengono il bene immobile residenziale in zona A o in zona B in base a un titolo idoneo:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • le società semplici
  • le associazioni tra professionisti
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

    “Tuteli l’ambiente e anche il tuo portafoglio”

    Quali interventi interessa?
    • Esistono agevolazioni anche per l’acquisto di case antisismiche, in quei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1, 2 e 3” e la possibilità di cedere il corrispondente credito.

    • E’ prevista una detrazione fiscale per tutti gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

      Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

    Le percentuali di detrazione quali sono?

    La detrazione fiscale del 50% spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

    Qualora risulti riduzione del rischio sismico che determini:

    • il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta;
    • il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%.

     

    Nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali che portino ad una riduzione del rischio sismico che determini:

    • il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 75% della spesa sostenuta;
    • il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’85%.
    Come richiederlo?

    Devono essere presentati

    • domanda di accatastamento dell’immobile;
    • ricevute di pagamento IMU;
    • per i lavori condominiali: delibera dell’assemblea per l’esecuzione dei lavori e tabella della ripartizione delle spese;
    • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori;
    • concessioni, autorizzazioni allo svolgimento dei lavori o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indicante data di inizio dei lavori e compatibilità con le spese ammesse al Bonus.
    • ricevuta di invio della Comunicazione ENEA.
    Come effettuare il pagamento?

     

    Il pagamento deve essere pagato tramite cd. bonifico parlante, ossia mediante bonifici bancari o postali, carta di credito o debito, indicati i seguenti dati:

    • causale del versamento: per i lavori edili va indicata la seguente norma: articolo 16-bis del Dpr 917/1986;
    • codice fiscale del beneficiario;
    • codice fiscale o P. Iva di chi svolge i lavori.

    Per l’esecuzione dei lavori inerenti ai condomini:

    • causale del versamento: per i lavori edili va indicata la seguente norma: articolo 16-bis del Dpr 917/1986;
    • codice fiscale del beneficiario;
    • codice fiscale o P. Iva di chi svolge i lavori.
    • Codice fiscale del condominio;
    • Codice fiscale dell’amministratore o del condomino che esegue il pagamento.

    Nel bonifico è indispensabile indicare TUTTE le persone che sostengono la spesa per poter usufruire della detrazione.

     

    Fonte: Agenzia delle Entrate

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