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DETRAZIONE

65%

DURATA

10 ANNI

SCADENZA

31 Dicembre 2021

FINO A

100.000€

In sintesi

L’Ecobonus 2020 – 2021: prevede una detrazione fino al 65% per tutti coloro che effettuano interventi di risparmio energetico, per un massimo di spesa pari a 100.000 euro  in 10 anni, prorogata fino al 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali. 

Chi interessa?

I soggetti IRPEF e IRES che sostengono le spese per gli interventi e detengono il bene immobile residenziale in zona A o in zona B in base a un titolo idoneo:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • le società semplici
  • le associazioni tra professionisti
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

    “Tuteli l’ambiente e anche il tuo portafoglio”

    Quali interventi interessa?
    • Le detrazioni sono riconosciute per:

      • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
      • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
      • l’installazione di pannelli solari
      • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
      • l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
      • l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
      • l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
      • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
      • l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione

      Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato.

       

      In particolare, dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per le seguenti spese:

      • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
      • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione). Invece, se oltre a essere in classe A sono anche dotati di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.
      • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
    Le percentuali di detrazione quali sono?

     Riguardo alle caldaie a condensazione, dunque, dal 2018 si può usufruire della detrazione del 50% per quelle che possiedono un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013.

     Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.

     La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già stata prorogata al 31 dicembre 2021 dalla precedente legge di bilancio. Per questi interventi sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

    Come richiederlo?

    Devono essere presentati

    • domanda di accatastamento dell’immobile;
    • ricevute di pagamento IMU;
    • per i lavori condominiali: delibera dell’assemblea per l’esecuzione dei lavori e tabella della ripartizione delle spese;
    • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori;
    • concessioni, autorizzazioni allo svolgimento dei lavori o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indicante data di inizio dei lavori e compatibilità con le spese ammesse al Bonus.
    • ricevuta di invio della Comunicazione ENEA.
    Come effettuare il pagamento?

    Il pagamento deve essere pagato tramite cd. bonifico parlante, ossia mediante bonifici bancari o postali, carta di credito o debito, indicati i seguenti dati:

    • causale del versamento: per i lavori edili va indicata la seguente norma: articolo 16-bis del Dpr 917/1986;
    • codice fiscale del beneficiario;
    • codice fiscale o P. Iva di chi svolge i lavori.

    Per l’esecuzione dei lavori inerenti ai condomini:

    • causale del versamento: per i lavori edili va indicata la seguente norma: articolo 16-bis del Dpr 917/1986;
    • codice fiscale del beneficiario;
    • codice fiscale o P. Iva di chi svolge i lavori.
    • Codice fiscale del condominio;
    • Codice fiscale dell’amministratore o del condomino che esegue il pagamento.

    Nel bonifico è indispensabile indicare TUTTE le persone che sostengono la spesa per poter usufruire della detrazione.

     

    Fonte: Agenzia delle Entrate

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